Apprendistato
Il Progetto New Employment per creare una Rete Territoriale
Il Progetto New Employement ha l’obiettivo di creare una Rete Territoriale che coinvolga Imprese, Associazioni datoriali, Consulenti del Lavoro, Commercialisti e altri Attori Locali a sostegno della diffusione e dell’attivazione dei contratti di apprendistato di I e II livello.
Tutte le attività di progetto saranno finalizzate alla sottoscrizione di un protocollo di rete tra gli attori coinvolti il cui coinvolgimento proseguirà anche oltre la fine del progetto.
Il progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dall’Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile – PON IOG – PAR Nuova Garanzia Giovani Abruzzo, è promosso e gestito dall’Associazione Temporanea di Scopo costituita tra SGI SOC COOP IMPRESA SOCIALE A R.L., ASSOCIAZIONE PROMETEO, SAPERE AUDE SRL, GRUPPO SICURFORM.
L'obiettivo del progetto
L’obiettivo del progetto sarà quello di attuare la Misura “Creazione di Reti Territoriali per l’attivazione di contratti di apprendistato di I e II Livello” finalizzata a sostenere l’apprendistato sul territorio regionale ed a promuovere la rete per incentivare l’attivazione di tali tipologie contrattuali. In particolare si tratta di attivare contratti di apprendistato di I Livello al fine di combattere la dispersione scolastica dei giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 ed aumentare i livelli di occupazione e di occupabilità; incentivare l’attivazione del contratto di apprendistato di II livello o professionalizzante, al fine di aumentare la professionalità dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, e il loro livello di occupazione e di occupabilità.
Le attività di promozione e sensibilizzazione saranno rivolte ad imprese e a soggetti intermediari, quali commercialisti o consulenti del lavoro, ovvero rivolte ai giovani o ai disoccupati.
Obiettivo specifico sarà quello di creare un’offerta di servizi qualificati e personalizzati in grado di favorire la transizione verso il mercato del lavoro.
Vantaggi e benefici dei Contratti di Apprendistato
APPRENDISTATO Di Primo LIVELLO
Giovani tra i 15 e i 24 anni, iscritti ad un percorso per l’acquisizione di qualifica o diploma professionale IeFP per il diploma di istruzione secondaria superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), in possesso di Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DiD) rilasciata dal Centro per l’Impiego competente.
Nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente e lavoratore, in quanto effettua un percorso formativo integrato che si realizza, in parte presso l’istituzione formativa e, in parte, presso il datore di lavoro.
Il monte ore annuale della formazione dell’apprendista è pari a quello previsto dal percorso di istruzione e/o formazione professionale presso il quale è iscritto e viene ripartito secondo percentuali stabilite fra istituzione formativa (c.d. “FORMAZIONE ESTERNA”) e datore di lavoro (c.d. “FORMAZIONE INTERNA”).
La formazione dell’apprendista è computata nel monte ore dell’attività lavorativa, definita dal CCNL applicato dal datore di lavoro. Le ore realizzate presso l’istituzione formativa non sono oggetto di retribuzione; le ore di formazione presso il datore del lavoro sono retribuite nella misura del 10% del costo orario ordinamentale
– approfondimento delle proprie competenze professionali
– sviluppo di relazioni all’interno di un contesto professionale
– contratto di lavoro (retribuzione e tutele)
– offerta ai propri studenti di opportunità di orientamento “in situazione”, di personalizzazione dei percorsi, di ulteriore professionalizzazione e di inserimento lavorativo
– sviluppo di relazioni con i soggetti istituzionali ed economici del territorio
– visibilità quali istituzioni aperte all’innovazione didattica ed in grado di offrire percorsi di qualità
(private e di qualsiasi settore economico-produttivo) (D.Lgs. n. 81/2015, articoli 42 e 47)
– inserimento in azienda di giovani addetti da formare secondo le proprie esigenze e a condizioni particolarmente vantaggiose,
– a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario,
– a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio,
– a livello economico (incentivi da verificare al momento dell’assunzione),
– a livello normativo, l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.
Vantaggi e benefici dei Contratti di Apprendistato
APPRENDISTATO Di secondo LIVELLO o PROFESSIONALIZZANTE
Giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni, in possesso della DiD rilasciata dal Centro per l’Impiego competente. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale il contratto di apprendistato può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
La formazione nel contratto di apprendistato di II livello prevede due momenti:
– FORMAZIONE INTERNA PROFESSIONALIZZANTE erogata sul posto di lavoro con la modalità ON-THE-JOB: l’apprendista svolge le normali mansioni lavorative con l’affiancamento del Tutor Aziendale, acquisendo le nozioni che la qualifica professionale richiede.
– FORMAZIONE ESTERNA DI BASE/TRASVERSALE svolta presso un Centro di Formazione Professionale della durata di 40 ore annuali per un max di 3 anni a seconda del titolo di studio dell’apprendista.
– approfondimento delle proprie competenze professionali
– sviluppo di relazioni all’interno di un contesto professionale
– contratto di lavoro (retribuzione e tutele)
– inserimento in azienda di giovani addetti da formare secondo le proprie esigenze e a condizioni particolarmente vantaggiose;
– a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
– a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
– a livello economico (incentivi da verificare al momento dell’assunzione);
– a livello normativo, l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.